martedì 3 giugno 2014

GIUSEPPE CASSON: GUERRA APERTA A CHI OSPITA CAMPER SENZA AUTORIZZAZIONE

Camper in coda in uno dei migliori campeggi di Chioggia Su specifiche indicazioni del Sindaco e dell’Assessore al Turismo Silvia Vianello, il Comando Polizia Locale ha scritto oggi alle Associazioni di categoria per sensibilizzare le imprese interessate alla gestione di aree di parcheggio, sia in area privata che in concessione demaniale, circa le problematiche connesse allo stazionamento dei camper ed autocaravan. L’Amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza del contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, ma allo stesso tempo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di evitare abusi e comportamenti irregolari, a discapito della complessiva qualità del sistema ricettivo della località, oltre che dei livelli di sicurezza igienico- sanitaria. Nella comunicazione inoltrata oggi viene precisato che i camper possono “parcheggiare” nelle zone all’uopo destinate, ma non vi possono “campeggiare”, “attendare” (e quindi occupare spazio eccedente la sagoma del veicolo con tende, tavolini, pedane, ecc.) o “pernottare”, in quanto tutte queste attività, se effettuate in aree non regolarmente attrezzate, autorizzate e classificate, comportano la gestione - abusiva – di una struttura ricettiva. La Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14 giugno 2013, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, stabilisce infatti che le strutture ricettive all’aperto offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili e che è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00 chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza della prescritta segnalazione certificata di inizio attività e in mancanza di classificazione. La stessa Legge Regionale stabilisce inoltre che, in caso di violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si aggiunge la cessazione dell’attività sanzionata e che nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell’attività sanzionata, il trasgressore verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice Penale. Ai gestori dei parcheggi è stato infine richiamato quanto disposto dall’art. 47, 1° comma, lett. c), del Codice della Navigazione, secondo cui l’Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione. Il che significa che se l’attività ricettiva non autorizzata viene svolta nell’ambito di aree del demanio marittimo rilasciate in concessione, il Comune potrà anche procedere a dichiarare la decadenza del titolo concessorio. Nell’auspicare da parte delle Associazioni di categoria la massima diffusione di tali indicazioni, la Polizia Locale ha annunciato che, nelle prossime settimane, verrà disposta specifica attività di controllo sul territorio, che proseguirà durante l’intera stagione balneare.

4 commenti:

  1. bene. Basta concorrenza disonesta alle attività serie e autorizzate. Era ora! Se vogliamo mantenere la bandiera blu bisogna eliminare questi comportamenti

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  2. Ma non diciamo stupidaggini, la bandiera blu ve la meritate perché avete i parcheggi delle auto a pagamento e il noleggio dei lettini per il pendolari??? Create delle strutture per il turismo itinerante come aree di sosta attrezzate per camper poi create i divieti ed eventualmente sanzionate com'è giusto che sia!

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  3. parcheggio gratis, area attrezzata per i camper gratis ovviamente e perché no, anche la spiaggia gratis dai, poi? vuoi altro? I campeggi investono milioni, hanno una strage di adempimenti, alcune strutture sono perfino in difficoltà a pagare la bolletta a veritas e tu vorresti tutto gratis, però abbiamo il sospetto che tu, gratis, non fai nulla. Cmq a parte le valutazioni ci sono delle leggi ben precise i camper posso P-A-R-C-H-E-G-G-I-A-R-E non dormirci dentro.

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  4. Appunto le leggi ci sono basta citarle art.44 legge 33/02 e art.36 legge 11/2013 Regione Veneto che citano cosi'....Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.
    Aggiungo che il Parco Attrezzato del Lungomare ha previsto la possibilita' di collocare un'area di sosta attrezzata per camper all'estremita' nord del Lungomare cosi' come previsto dalle leggi regionali citate in precedenza.Quindi cerchiamo di informarci meglio e di non fare di tutta l'erba un fascio poi sul fatto che non si puo' dare piu' nulla gratis ai turisti,viste le spese di gestione che ci sono,mi trovi anche d'accordo.

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