giovedì 26 luglio 2012

Comunicato stampa - Il Consiglio di Stato conferma il commissariamento del C.S.A. di Chioggia.

RICEVIAMO DALL'UGL IL SEGUENTE COMUNICATO STAMPA In parte è anche una vittoria UGL !!! Per buona pace dell’ex presidente e del vice della casa di riposo di Chioggia, anche il Consiglio di Stato, riunitosi il 24 luglio, ha respinto il ricorso, presentato dai due, contro la mancata concessione della sospensiva del TAR Veneto alla delibera della Giunta Regionale del 20 marzo con la quale veniva commissariato il CDA, ormai barcollante viste le dimissioni di tre consiglieri su 5. “Esprimiamo soddisfazione per l’ennesima sentenza contro la gestione degli ex vertici del cda del Centro Servizi Anziani di Chioggia. Anche il Consiglio di Stato ha confermato di fatto il commissariamento regionale e quindi anche l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Ispettivo Regionale che ha agito con estrema professionalità ed imparzialità. Ancora una volta, l’ex presidente, viene smentito con i fatti e con tanto di sentenze a suo sfavore che confermano la mala gestione dello stesso dimostrazione quindi che non vi è stata nessuna volontà politica dietro il commissariamento. Ricordiamo che nella delibera di commissariamento la Regione aveva citato anche delle nostre segnalazioni che attendono ancora l’intervento della Corte dei Conti di Venezia, ma li, sappiamo, che ci sono altri tempi. Ora la questione è pressoché ormai chiusa, quindi l’ex presidente per una questione di buon senso farebbe bene a starsene zitto. Ora non c’entra più nulla con la Casa di Riposo. Di tutta questa storia, quello che più ci fa “male” è che a subirne le conseguenze siano stati i lavoratori dell’Ente e indirettamente anche gli anziani, anche se sappiamo che comunque quest’ultimi sono stati curati e seguiti sempre con amore dagli operatori. Assordante invece è stato il totale silenzio di cgil, cisl e uil le quali non hanno mai rilevato nulla di anomalo, come di anomalo è il fatto che nel 2010, 2011 e 2012 nessun premio incentivante è stato previsto per gli operatori. Ora che l’UGL è presente nelle rsu a maggioranza le cose cambieranno per il fondo previsto nel 2013, perchè se il servizio reso agli anziani è di qualità è giusto dar merito a chi lo ha e cioè ai lavoratori. La Segreteria Provinciale COPIA DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4468 del 2012, proposto da: Matteo Penzo e Sale Giordano Boscolo, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso Enrico Vedova in Roma, via Bergamo, N. 43; contro Regione Veneto, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Emanuele Mio, Cristina Zampieri e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5; Ipab - Centro Servizi Per Anziani di Chioggia F.F. Casson, in persona del legale rappresentante, non costituita; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00334/2012, resa tra le parti, concernente scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ipab "F.F. Casson" di Chioggia Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Enrico Vedova e Andrea Manzi; Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non si ravvisa il periculum evidenziato dall’appellante, nè l’appello sembra assistito da adeguato fumus boni iuris, atteso che i rilievi avanzati in sede ispettiva e alla base del provvedimento dell’Amministrazione regionale impugnato, appaiono circostanziati; Considerato, inoltre, come ritenuto dal T.A.R., che nel bilanciamento dei rispettivi interessi, va privilegiato quello di assicurare la corrente gestione dell’ente assistenziale; Ritenuto, pertanto, che l’odierno appello cautelare vada rigettato; Ritenuto, altresì, che le spese della attuale fase cautelare vadano addebitare alla parte soccombente e siano da liquidare in . 1500,00 (MILLECINQUECENTO/00) in favore della Regione Veneto; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Respinge l'appello (Ricorso numero: 4468/2012). Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in E. 1500,00 (millecinquecento/00), in favore della Regione Veneto. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati: Luciano Barra Caracciolo, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Doris Durante, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore Raffaele Prosperi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

1 commento:

  1. Per quello il carota detto carotone era mogio mogio in giro per la città. Gli sta bene e finalmente inizia ad emergere la trieste verità e raltà della sua gestione fallimentare sotto tutti i punti di vista.

    RispondiElimina